Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 - È costituita l'Associazione:

«Camera di mediazione per la conciliazione»

Art. 2 - Essa ha sede in Castelvetrano (TP) in via Rocco Pirri, 34/1.

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di:

  • diffondere metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in materia civile, commerciale, del lavoro o in qualsiasi altro ambito consentito dall’ordinamento;
  • promuovere iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell’arbitrato, della mediazione e della conciliazione in Italia e nel mondo;
  • gestire le procedure di conciliazione ed i corsi di formazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, previo accreditamento del Ministero della Giustizia;
  • tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;
  • procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti l'arbitrato e la conciliazione o altre alternative dispute resolution (A.D.R.), ed in particolare di rappresentare sindacalmente la categoria, stipulando i relativi accordi e contratti arbitrali e conciliativi;
  • promuovere lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato e della conciliazione, anche mediante proposte e campagne per il miglioramento della normativa;
  • organizzare servizi di arbitrato e camere di mediazione;
  • organizzare corsi di formazione per incentivare la cultura della conciliazione e far avvicinare sempre un maggior numero di professionisti o cultori del diritto alla conciliazione ed all’arbitrato;
  • organizzare corsi di formazione per conciliatori;
  • effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni, pubblicazioni, studi e convegni interessanti l'arbitrato e la conciliazione;
  • svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 - Il patrimonio è costituito:

a)    dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b)    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)    da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a)    dalle quote sociali;

b)    dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c)    da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo ed entro 28 febbraio il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Associati

Art. 6 - Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato non fa assumere alcuna responsabilità patrimoniale per i debiti sociali, nè fa acquisire alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

Amministrazione

Art. 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 9 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione ed compila il Regolamento di procedura ed i Regolamenti interni, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee

Art. 13 - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c..

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 14 - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

Scioglimento

Art. 18 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Controversie

Art. 19 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.