Protocollo Antiriciclaggio
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 — D.M. 16 aprile 2010
Procedura operativa CAMECON — Versione 2.0
1. Quadro normativo di riferimento
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione delle Direttive europee antiriciclaggio (da ultima la VI Direttiva 2018/1673/UE, recepita con D.Lgs. 125/2019), disciplina gli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010 individua le tipologie di operazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.
Principali riferimenti normativi
- Art. 3, c. 5, lett. g) Soggetti obbligati: Organismi di mediazione e mediatori
- Artt. 17-25 Obblighi di adeguata verifica della clientela (semplificata, ordinaria, rafforzata)
- Art. 15, c. 4 Obbligo di documentare la valutazione del rischio per ciascuna procedura — la scheda di rischio deve essere conservata nel fascicolo in forma riservata
- Art. 20 Identificazione del Titolare Effettivo (partecipazione > 25%)
- Artt. 31-32 Obblighi di conservazione dei documenti e dei dati (10 anni)
- Artt. 35-41 Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (SOS alla UIF)
- Art. 42 Obbligo di astensione in caso di impossibilità di adeguata verifica
- D.M. 16/04/2010 Operazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia
- Provv. UIF Indicatori di anomalia 10.6 (immobiliare) e 12.3 (societario/finanziario)
2. Percorsi di adempimento
Il percorso di adempimento applicabile è determinato dalla combinazione di due valutazioni che il mediatore designato è tenuto a compiere ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010:
| Patrimonialità | Rischio valutato dal mediatore | Percorso | Adempimenti |
|---|---|---|---|
| Relazionale / Non patrimoniale | Basso | Verifica Semplificata | Documento d'identità parti + Titolare Effettivo (enti) |
| Patrimoniale (qualsiasi importo) | Basso | Verifica Ordinaria | Doc. identità + Titolare Effettivo (enti) + scheda rischio |
| Qualsiasi | Medio | Verifica Rafforzata | Dichiarazione AML integrale + Origine fondi + Indicatori UIF + scheda rischio |
| Qualsiasi | Alto | Verifica Rafforzata | Come sopra + valutazione obbligo SOS alla UIF |
3. Valutazione del rischio — Art. 15, comma 4, D.Lgs. 231/2007
L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di documentare la valutazione del rischio effettuata per ciascuna procedura. Il mediatore designato deve valutare complessivamente l'operazione — considerando tutti gli elementi disponibili, non solo la patrimonialità — e attribuire un livello di rischio, compilando e sottoscrivendo la relativa scheda di valutazione del rischio da conservare nel fascicolo in forma riservata.
Rischio Basso
L'operazione non presenta elementi di anomalia. Le parti, l'oggetto e le modalità risultano coerenti e trasparenti. Nessun indicatore UIF è riscontrabile.
Rischio Medio
Sono presenti uno o più elementi meritevoli di approfondimento. Il mediatore intensifica le verifiche e monitora l'evoluzione della procedura con particolare attenzione. Si applica la Verifica Rafforzata.
Rischio Alto
L'operazione presenta significativi indicatori di anomalia. Si applica la Verifica Rafforzata e occorre valutare l'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) alla UIF.
- Natura e scopo dell'operazione
- Importo e modalità di pagamento
- Profilo economico-patrimoniale delle parti
- Coerenza tra oggetto della controversia e attività svolta
- Coinvolgimento di Paesi a rischio (liste FATF/GAFI)
- Presenza di indicatori UIF 10.6 o 12.3
4. Verifica Semplificata — adempimenti
- Acquisire copia di un documento d'identità in corso di validità
- Verificare nome, cognome, data/luogo di nascita e codice fiscale
- Documento d'identità del legale rappresentante
- Dichiarazione Titolare Effettivo — Art. 20 D.Lgs. 231/2007: ogni soggetto con partecipazione diretta o indiretta > 25%. In assenza, chi esercita il controllo; in ultima istanza, chi riveste poteri di amministrazione. Sempre obbligatoria anche nel percorso Light
5. Verifica Rafforzata — adempimenti
Si applica quando il mediatore valuta un rischio Medio o Alto, indipendentemente dalla patrimonialità dell'operazione. In aggiunta agli adempimenti della Verifica Semplificata/Ordinaria, il mediatore deve acquisire:
La Dichiarazione Antiriciclaggio Camecon, compilata e firmata da ogni parte, contenente: natura e scopo del rapporto, origine della provvista, dati del Titolare Effettivo, assenza di condanne per reati presupposto.
Artt. 18, 24 D.Lgs. 231/2007. Esempi: estratto conto, atto notarile, delibera societaria, visura catastale/camerale, perizia, lettera della banca finanziatrice.
Verifica obbligatoria degli indicatori di anomalia UIF 10.6 (operazioni immobiliari) e UIF 12.3 (operazioni societarie/finanziarie). Eventuali anomalie devono essere documentate nella scheda di rischio e valutate ai fini della SOS.
- Prezzo palesemente incongruo rispetto al valore di mercato
- Pagamenti in contante o a favore di terzi non identificati
- Profilo economico delle parti non coerente con l'operazione
- Strutture proprietarie complesse o artificiosamente opache
- Coinvolgimento di soggetti o fondi provenienti da Paesi a rischio
- Ripetuti trasferimenti a breve distanza temporale sullo stesso immobile
- Cessioni di quote a prezzi non corrispondenti al reale valore
- Strutture societarie a cascata prive di giustificazione economica
- Finanziamenti infragruppo o tra parti correlate non documentati
- Operazioni di ristrutturazione del debito di elevata complessità
- Improvvisa modifica dell'assetto di controllo in prossimità dell'operazione
- Utilizzo di prestanome o di società schermo
6. Obbligo di Astensione — Art. 42 D.Lgs. 231/2007
Qualora il cliente si rifiuti di fornire le informazioni o la documentazione necessaria per l'adeguata verifica, oppure vi siano fondati motivi che le informazioni fornite siano false, il mediatore e l'Organismo hanno l'obbligo di astenersi dall'eseguire la prestazione.
- Il mediatore non può proseguire la procedura di mediazione
- Deve darne immediata comunicazione scritta al Responsabile Antiriciclaggio dell'Organismo
- Il Responsabile valuta l'obbligo di segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 35-41
- L'astensione e le motivazioni devono essere documentate e conservate nel fascicolo
7. Come adempiere — Strumenti operativi
Per raccogliere la documentazione antiriciclaggio dalle parti (documento d'identità, dichiarazioni, Titolare Effettivo, origine fondi) sono disponibili due modalità:
Pulsanti "Antiriciclaggio" nella Pratica
All'interno del fascicolo della Pratica sul portale camecon.it, sono presenti appositi pulsanti Antiriciclaggio che guidano l'utente nell'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, con raccolta firme digitale e archiviazione automatica nel fascicolo.
- Accedere al portale con le proprie credenziali e PIN
- Aprire la Pratica di mediazione
- Cliccare sul pulsante "Antiriciclaggio" corrispondente alla parte
- Seguire la procedura guidata per ogni adempimento
Modulistica dal sito camecon.it
In alternativa, nella sezione Modulistica del sito camecon.it sono disponibili i moduli antiriciclaggio in formato PDF da stampare, far compilare e firmare dalle parti, e poi scannerizzare per l'allegazione al fascicolo.
- Modulo di identificazione (persone fisiche)
- Dichiarazione Titolare Effettivo (enti)
- Dichiarazione Antiriciclaggio integrale (percorso Rafforzato)
8. Obblighi di conservazione — Artt. 31-32 D.Lgs. 231/2007
L'Organismo conserva per 10 anni dalla chiusura del procedimento:
- Copie dei documenti di identificazione delle parti;
- Scheda di rilevazione del rischio compilata e firmata dal mediatore designato;
- Dichiarazione Antiriciclaggio integrale (percorso Rafforzato) e documentazione origine fondi;
- Dichiarazione sul Titolare Effettivo per le persone giuridiche (Art. 20);
- Ogni altra documentazione rilevante ai fini antiriciclaggio.
Strumento di Valutazione Guidata
Utilizza lo strumento interattivo per determinare il percorso di adempimento corretto per la procedura in corso e ricevere le istruzioni operative specifiche.
Pagina redatta ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e del D.M. 16 aprile 2010. Ultimo aggiornamento: giugno 2026.