1. Quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione delle Direttive europee antiriciclaggio (da ultima la VI Direttiva 2018/1673/UE, recepita con D.Lgs. 125/2019), disciplina gli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010 individua le tipologie di operazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.

Principali riferimenti normativi
  • Art. 3, c. 5, lett. g) Soggetti obbligati: Organismi di mediazione e mediatori
  • Artt. 17-25 Obblighi di adeguata verifica della clientela (semplificata, ordinaria, rafforzata)
  • Art. 15, c. 4 Obbligo di documentare la valutazione del rischio per ciascuna procedura — la scheda di rischio deve essere conservata nel fascicolo in forma riservata
  • Art. 20 Identificazione del Titolare Effettivo (partecipazione > 25%)
  • Artt. 31-32 Obblighi di conservazione dei documenti e dei dati (10 anni)
  • Artt. 35-41 Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (SOS alla UIF)
  • Art. 42 Obbligo di astensione in caso di impossibilità di adeguata verifica
  • D.M. 16/04/2010 Operazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia
  • Provv. UIF Indicatori di anomalia 10.6 (immobiliare) e 12.3 (societario/finanziario)

2. Percorsi di adempimento

Il percorso di adempimento applicabile è determinato dalla combinazione di due valutazioni che il mediatore designato è tenuto a compiere ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010:

1Patrimonialità dell'operazione
L'oggetto della mediazione configura un'operazione a contenuto patrimoniale ai sensi del D.M. 16/04/2010? Se sì, qual è il valore (soglia 15.000 €)?
2Valutazione del rischio — Art. 15, c. 4
Il mediatore valuta complessivamente l'operazione — parti, oggetto, modalità, indicatori UIF — e attribuisce un livello di rischio: Basso, Medio o Alto. L'esito deve essere documentato nella scheda di rischio da conservare in forma riservata nel fascicolo.
Patrimonialità Rischio valutato dal mediatore Percorso Adempimenti
Relazionale / Non patrimoniale Basso Verifica Semplificata Documento d'identità parti + Titolare Effettivo (enti)
Patrimoniale (qualsiasi importo) Basso Verifica Ordinaria Doc. identità + Titolare Effettivo (enti) + scheda rischio
Qualsiasi Medio Verifica Rafforzata Dichiarazione AML integrale + Origine fondi + Indicatori UIF + scheda rischio
Qualsiasi Alto Verifica Rafforzata Come sopra + valutazione obbligo SOS alla UIF
Operazioni patrimoniali tipiche: trasferimenti immobiliari (a titolo derivativo o originario), cessioni di quote, appalti e contratti d'opera, locazioni di immobili ad uso commerciale, contratti bancari/assicurativi, successioni con beni determinati, risarcimenti consistenti.

3. Valutazione del rischio — Art. 15, comma 4, D.Lgs. 231/2007

L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di documentare la valutazione del rischio effettuata per ciascuna procedura. Il mediatore designato deve valutare complessivamente l'operazione — considerando tutti gli elementi disponibili, non solo la patrimonialità — e attribuire un livello di rischio, compilando e sottoscrivendo la relativa scheda di valutazione del rischio da conservare nel fascicolo in forma riservata.

Rischio Basso

L'operazione non presenta elementi di anomalia. Le parti, l'oggetto e le modalità risultano coerenti e trasparenti. Nessun indicatore UIF è riscontrabile.

Rischio Medio

Sono presenti uno o più elementi meritevoli di approfondimento. Il mediatore intensifica le verifiche e monitora l'evoluzione della procedura con particolare attenzione. Si applica la Verifica Rafforzata.

Rischio Alto

L'operazione presenta significativi indicatori di anomalia. Si applica la Verifica Rafforzata e occorre valutare l'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) alla UIF.

Fattori da considerare nella valutazione (Allegato tecnico D.Lgs. 231/2007):
  • Natura e scopo dell'operazione
  • Importo e modalità di pagamento
  • Profilo economico-patrimoniale delle parti
  • Coerenza tra oggetto della controversia e attività svolta
  • Coinvolgimento di Paesi a rischio (liste FATF/GAFI)
  • Presenza di indicatori UIF 10.6 o 12.3

4. Verifica Semplificata — adempimenti

Persone fisiche
  • Acquisire copia di un documento d'identità in corso di validità
  • Verificare nome, cognome, data/luogo di nascita e codice fiscale
Enti / Persone giuridiche
  • Documento d'identità del legale rappresentante
  • Dichiarazione Titolare Effettivo — Art. 20 D.Lgs. 231/2007: ogni soggetto con partecipazione diretta o indiretta > 25%. In assenza, chi esercita il controllo; in ultima istanza, chi riveste poteri di amministrazione. Sempre obbligatoria anche nel percorso Light

5. Verifica Rafforzata — adempimenti

Si applica quando il mediatore valuta un rischio Medio o Alto, indipendentemente dalla patrimonialità dell'operazione. In aggiunta agli adempimenti della Verifica Semplificata/Ordinaria, il mediatore deve acquisire:

Dichiarazione Antiriciclaggio integrale

La Dichiarazione Antiriciclaggio Camecon, compilata e firmata da ogni parte, contenente: natura e scopo del rapporto, origine della provvista, dati del Titolare Effettivo, assenza di condanne per reati presupposto.

Documentazione origine dei fondi

Artt. 18, 24 D.Lgs. 231/2007. Esempi: estratto conto, atto notarile, delibera societaria, visura catastale/camerale, perizia, lettera della banca finanziatrice.

Controllo Indicatori UIF

Verifica obbligatoria degli indicatori di anomalia UIF 10.6 (operazioni immobiliari) e UIF 12.3 (operazioni societarie/finanziarie). Eventuali anomalie devono essere documentate nella scheda di rischio e valutate ai fini della SOS.

  • Prezzo palesemente incongruo rispetto al valore di mercato
  • Pagamenti in contante o a favore di terzi non identificati
  • Profilo economico delle parti non coerente con l'operazione
  • Strutture proprietarie complesse o artificiosamente opache
  • Coinvolgimento di soggetti o fondi provenienti da Paesi a rischio
  • Ripetuti trasferimenti a breve distanza temporale sullo stesso immobile

  • Cessioni di quote a prezzi non corrispondenti al reale valore
  • Strutture societarie a cascata prive di giustificazione economica
  • Finanziamenti infragruppo o tra parti correlate non documentati
  • Operazioni di ristrutturazione del debito di elevata complessità
  • Improvvisa modifica dell'assetto di controllo in prossimità dell'operazione
  • Utilizzo di prestanome o di società schermo
Consulta tutti gli Indicatori UIF — uif.bancaditalia.it

6. Obbligo di Astensione — Art. 42 D.Lgs. 231/2007

Qualora il cliente si rifiuti di fornire le informazioni o la documentazione necessaria per l'adeguata verifica, oppure vi siano fondati motivi che le informazioni fornite siano false, il mediatore e l'Organismo hanno l'obbligo di astenersi dall'eseguire la prestazione.

  • Il mediatore non può proseguire la procedura di mediazione
  • Deve darne immediata comunicazione scritta al Responsabile Antiriciclaggio dell'Organismo
  • Il Responsabile valuta l'obbligo di segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 35-41
  • L'astensione e le motivazioni devono essere documentate e conservate nel fascicolo
Contatti Organismo: [email protected] — 0924 1917650

7. Come adempiere — Strumenti operativi

Per raccogliere la documentazione antiriciclaggio dalle parti (documento d'identità, dichiarazioni, Titolare Effettivo, origine fondi) sono disponibili due modalità:

Modalità consigliata Operazione guidata
Pulsanti "Antiriciclaggio" nella Pratica

All'interno del fascicolo della Pratica sul portale camecon.it, sono presenti appositi pulsanti Antiriciclaggio che guidano l'utente nell'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, con raccolta firme digitale e archiviazione automatica nel fascicolo.

  • Accedere al portale con le proprie credenziali e PIN
  • Aprire la Pratica di mediazione
  • Cliccare sul pulsante "Antiriciclaggio" corrispondente alla parte
  • Seguire la procedura guidata per ogni adempimento
Modalità alternativa Modulistica cartacea
Modulistica dal sito camecon.it

In alternativa, nella sezione Modulistica del sito camecon.it sono disponibili i moduli antiriciclaggio in formato PDF da stampare, far compilare e firmare dalle parti, e poi scannerizzare per l'allegazione al fascicolo.

  • Modulo di identificazione (persone fisiche)
  • Dichiarazione Titolare Effettivo (enti)
  • Dichiarazione Antiriciclaggio integrale (percorso Rafforzato)
Vai alla Modulistica

8. Obblighi di conservazione — Artt. 31-32 D.Lgs. 231/2007

L'Organismo conserva per 10 anni dalla chiusura del procedimento:

  • Copie dei documenti di identificazione delle parti;
  • Scheda di rilevazione del rischio compilata e firmata dal mediatore designato;
  • Dichiarazione Antiriciclaggio integrale (percorso Rafforzato) e documentazione origine fondi;
  • Dichiarazione sul Titolare Effettivo per le persone giuridiche (Art. 20);
  • Ogni altra documentazione rilevante ai fini antiriciclaggio.
Blocco gestionale: il sistema non consente l'allegazione del verbale di chiusura del procedimento se nel fascicolo non risulta acquisita in forma riservata la scheda di rilevazione del rischio antiriciclaggio compilata e sottoscritta dal mediatore.
Strumento di Valutazione Guidata

Utilizza lo strumento interattivo per determinare il percorso di adempimento corretto per la procedura in corso e ricevere le istruzioni operative specifiche.


Pagina redatta ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e del D.M. 16 aprile 2010. Ultimo aggiornamento: giugno 2026.