Protocollo Antiriciclaggio
Obblighi e procedure ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della Direttiva 2005/60/CE e successive modifiche
1. Quadro normativo di riferimento
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE (c.d. "III Direttiva Antiriciclaggio") e successive modificazioni, disciplina gli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Gli Organismi di mediazione, in quanto soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del decreto, sono tenuti ad adottare adeguate misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.
Principali riferimenti normativi
- Art. 3, c. 5, lett. g) Soggetti obbligati: gli Organismi di mediazione e i mediatori
- Artt. 17-19 Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Artt. 31-32 Obblighi di conservazione dei documenti e dei dati
- Artt. 35-41 Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
- Provv. UIF Indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo pubblicati dalla UIF della Banca d'Italia
UIF — Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia
Sul portale della UIF è possibile consultare la normativa completa, le istruzioni operative, gli indicatori di anomalia, gli schemi di comportamento anomalo e ogni altra informazione utile in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Vai al portale UIF — uif.bancaditalia.it2. Il ruolo del Mediatore
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 231/2007, il mediatore designato per ciascuna procedura di mediazione è il responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio.
Il mediatore ha l'obbligo di:
Compilare la scheda di rilevazione
Per ogni procedura di mediazione, il mediatore deve compilare, sottoscrivere ed allegare al fascicolo in forma riservata una scheda di rilevazione del rischio antiriciclaggio.
Segnalare le operazioni sospette
In caso di operazioni sospette, il mediatore ha l'obbligo di effettuare la segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d'Italia, dandone comunicazione al responsabile dell'Organismo.
3. Valutazione del rischio
Nella scheda di rilevazione, il mediatore valuta il livello di rischio antiriciclaggio della procedura sulla base degli indicatori di rischio pubblicati dalla UIF della Banca d'Italia e dei criteri di valutazione previsti dal D.Lgs. 231/2007.
Rischio Basso
L'operazione non presenta elementi di anomalia. Le parti e l'oggetto della mediazione risultano coerenti e trasparenti.
Rischio Medio
Sono presenti uno o più elementi meritevoli di approfondimento. Il mediatore intensifica le verifiche e monitora la procedura.
Rischio Alto
L'operazione presenta significativi indicatori di anomalia. Il mediatore procede con la segnalazione alla UIF.
4. Obblighi per le persone giuridiche — Titolare effettivo
Quando una delle parti della mediazione è una società di capitali o altra persona giuridica, è necessario procedere alla identificazione del titolare effettivo ai sensi degli artt. 18 e 22 del D.Lgs. 231/2007.
Dichiarazione antiriciclaggio del legale rappresentante
L'amministratore (o legale rappresentante) della società deve rilasciare una dichiarazione antiriciclaggio nella quale attesta:
- L'identità di tutti i titolari effettivi della società, ovvero tutte le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale sociale;
- In assenza di partecipazioni superiori al 25%, l'identità di chi esercita il controllo sulla società con altri mezzi (art. 20 D.Lgs. 231/2007);
- In ultima istanza, l'identità di chi ricopre poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Procedura operativa dell'Organismo
Adeguata verifica della clientela
Il mediatore designato, già dal primo incontro di mediazione e comunque prima del completamento della procedura, procede all'identificazione delle parti e alla raccolta dei dati anagrafici e fiscali necessari (artt. 17-19 D.Lgs. 231/2007). Per le persone giuridiche, acquisisce la dichiarazione sul titolare effettivo.
Compilazione della scheda di rischio
Il mediatore designato compila la scheda di rilevazione del rischio antiriciclaggio, valutando il livello di rischio (basso, medio o alto) sulla base degli indicatori UIF. La scheda viene allegata al fascicolo in forma riservata.
Monitoraggio della procedura
Durante lo svolgimento della mediazione, il mediatore monitora l'evoluzione della procedura verificando la permanenza delle condizioni di rischio inizialmente valutate.
Segnalazione di operazioni sospette
In presenza di elementi di sospetto, il mediatore effettua la segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 35-41 del D.Lgs. 231/2007, dandone immediata comunicazione al responsabile dell'Organismo.
6. Obblighi di conservazione
Ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 231/2007, l'Organismo conserva per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto:
- La copia dei documenti di identificazione delle parti;
- La scheda di rilevazione del rischio compilata dal mediatore;
- L'eventuale dichiarazione antiriciclaggio del legale rappresentante;
- Ogni altra documentazione rilevante ai fini antiriciclaggio.
7. Responsabile antiriciclaggio dell'Organismo
L'Organismo CAMECON ha designato un responsabile antiriciclaggio con il compito di:
- Definire e aggiornare le procedure interne di prevenzione;
- Curare la formazione del personale e dei mediatori in materia antiriciclaggio;
- Ricevere le comunicazioni dei mediatori relative ad operazioni sospette;
- Verificare la corretta compilazione e conservazione della documentazione.
Per informazioni relative al protocollo antiriciclaggio è possibile contattare l'Organismo all'indirizzo segreteria@camecon.it o al numero di telefono 0924 1917650.
Pagina redatta ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. Ultimo aggiornamento: aprile 2026.