Quota associativa

Nessuna quota associativa o somma di qualsivoglia natura sarà dovuta dal mediatore all'organismo.

 

Regime dei compensi

Al mediatore compete il 70% (settanta per cento) delle spese di mediazione, al netto dell'IVA, regolarmente incassate dall'organismo.

Nelle sole ipotesi di cui all'art. 17, comma 5-ter, del D.Lgs. 28/2010, cioè quando la mediazione si conclude negativamente al primo incontro e non è possibile richiedere alcuna somma alle parti secondo tariffa, al mediatore compete il 50% delle spese di avvio del procedimento.

Le percentuali di cui sopra si riferiscono ad importi al lordo di IVA, se dovuta, degli oneri contributi e previdenziali, se dovuti, e di qualsiasi altro onere previsto per legge e si riferisce alle spese di mediazione effettivamente incassate, dedotte le spese di incasso, l'IVA se dovuta e qualsiasi altra tassa. Ad esempio, se l'organismo incassa un imponibile di 100 euro per spese di mediazione, la somma lorda accantonata per il pagamento del compenso al mediatore sarà pari a 70 euro.

Con il termine "spese di mediazione", ai fini del presente documento, ci si riferisce unicamente alle somme incassate dall'organismo secondo tariffa e non alle altre somme incassate dall'organismo ad altro titolo (diritti di segreteria, spese per raccomandate, spese per fax, altri rimborsi),

Nel caso in cui una delle parti sia ammessa al patrocinio a carico dello Stato, con conseguente esenzione dal pagamento della tariffa, il mediatore incaricato nulla avrà a pretendere dall’organismo per la quota della parte.

L’effettuazione di qualsiasi pagamento in favore del mediatore avverrà previa emissione di fattura o ricevuta occasionale.

   

Competenze informatiche

Il mediatore deve avere una buona conoscenza delle tecnologie informatiche. Deve possedere uno scanner che abbia possibilità di scansione di fogli multipli con software per la formazione di file PDF.

   

Skype o sistema alternativo

Il mediatore deve possedere un account skype (www.skype.com) e deve essere disponibile a mantenere aggiornato un abbonamento skype che consenta di effettuare chiamate senza limiti. In alternativa all'abbonamento a skype è possibile scegliere qualsiasi altro gestore telefonico, a condizione che consenta la possibilità di effettuare più chiamate in contemporanea.

 

Graduatoria dei mediatori

Ai soli fini dell'assegnazione degli incarichi di responsabilità all'interno dell'organismo (componenti del consiglio di amministrazione, delegati regionali e provinciali, referenti dei gruppi, responsabili dei corsi di formazione, ecc.) sarà formata una graduatoria, unica su base nazionale, fra tutti i mediatori, secondo il seguente sistema di assegnazione dei punteggi:

  • anzianità di collaborazione con l'organismo (per ogni mese punti 1)
  • attività di formazione gratuita svolta, come formatore, per l’organismo (per ogni ciclo formativo completo punti 3)
  • partecipazione a seminari o convegni, con pubblico intervento, come mediatore dell'organismo (per ogni seminario punti 5)
  • nomina a delegato regionale dell’organismo (per ogni anno punti 30)
  • nomina a delegato provinciale dell’organismo (per ogni anno punti 10)
  • promozione dell'organismo mediante procedura presente sul sito (per ogni 20 nuovi contatti via email punti 1)
  • convenzionamento a seguito di procedura di promozione presente sul sito (per ognuno punti 1)
  • attribuzione di un punteggio aggiuntivo (da 0 a 20) calcolato in proporzione alla percentuale di controversie chiuse positivamente rispetto a quelle assegnate;

La graduatoria sarà pubblicata online, per massima trasparenza e con accesso riservato ai soli mediatori, con relativo punteggio, e con visualizzazione in chiaro del nominativo e del luogo di esercizio dell’attività.

 

Assegnazione delle controversie

L’organismo per l'assegnazione delle controversie terrà in debita considerazione la specializzazione per materia, se opportunamente documentata (nel massimo di tre materie predeterminate) o la distanza dalla sede dello studio rispetto alla residenza della parte istante o del suo legale (solamente nel caso di mediazione in presenza).

 

Gruppi di mediatori

Ciascun mediatore potrà aggregarsi con altri mediatori in appositi gruppi di promozione, composti da un minimo di cinque mediatori. Ciascun gruppo individua un referente del gruppo e si dota di una denominazione univoca. Ciascun mediatore può far parte al massimo di tre gruppi ed essere referente di un solo gruppo. Il gruppo individua un particolare territorio o una particolare specializzazione per materia. Qualora, nell'istanza introduttiva, la parte istante indichi la denominazione univoca di un gruppo, in apposito campo, la successiva individuazione del conciliatore sarà effettuata esclusivamente nell'ambito dei componenti del gruppo, previa consultazione con il referente del gruppo stesso.

 

Rifiuto della mediazione

Se il mediatore intenda rifiutare l'incarico ricevuto da parte del responsabile dell'organismo per la singola controversia, dovrà indicarne il giustificato motivo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 180 del 2010. In mancanza di indicazione del motivo, il sistema non accetterà il rifiuto. Nel caso in cui anche una sola delle parti in causa sia ammessa al gratuito patrocinio e si tratti di conciliazione obbligatoria, il conciliatore non potrà rifiutare più di tre controversie nel corso dell’anno. Se lo fa, comunque, il sistema lo accetta, ma non gli saranno più assegnate in automatico altre controversie nel corso dell’anno. Gli verranno assegnate unicamente le controversie dove le parti abbiano entrambe indicato la preferenza per il suo nominativo o quelle controversie assegnate in qualità di membro del gruppo di promozione.

 

Disponibilità di una sede

L'iscrizione negli elenchi dei mediatori dell'organismo presuppone la disponibilità di locali idonei allo svolgimento delle sessioni di mediazione. I locali devono essere attrezzati con una sala d'attesa, un locale per le sessioni di mediazione ed uno o più locali di servizio.

Tale disponibilità deve risultare, alternativamente:

  • dalla stipula di contratto di comodato tra il responsabile dell'organismo ed il mediatore, con relativa registrazione e successiva comunicazione al Ministero della Giustizia degli estremi di registrazione del contratto;
  • da previ accordi che il mediatore abbia preso con altri mediatori dell'organismo che già operino presso una sede operativa comunicata al Ministero della Giustizia.

Nella prima delle suddette alternative, gli oneri di registrazione del contratto di comodato sono posti interamente a carico del mediatore. Il costo attuale della registrazione del contratto è pari a circa 230 euro. Il contratto sarà predisposto dall'organismo ed inviato al mediatore, già sottoscritto dal responsabile dell'organismo, subito dopo l'arrivo della documentazione. Il mediatore dovrà provvedere alla registrazione e ad inviare copia dell'atto registrato all'organismo, che, a sua volta, comunicherà la nuova sede al Ministero.

Nella seconda delle suddette ipotesi, il mediatore dovrà accludere, alla documentazione da trasmettere all'organismo, una dichiarazione del responsabile della sede operativa (delegato provinciale, referente del gruppo o mediatore) di accettazione del mediatore presso la propria sede.

Nel dare la disponibilità della sede i mediatori che esercitino la professione forense devono assicurarsi di rispettare l'art. 62 del Codice deontologico forense. Nessun addebito potrà mai porsi a carico dell'organismo per eventuali sanzioni disciplinari che l'avvocato possa subire dagli organi forensi per la violazione del predetto articolo.

 

Disponibilità di sistema di riscossione

Onde facilitare la riscossione delle spese di mediazione al termine delle singole procedure, è consigliato al mediatore la registrazione di un account e l'uso del sistema PIN+ di SumUp, il cui costo è pari a circa 59 euro. A tal fine il mediatore potrà registrarsi sul sito https://sumup.it ed acquistare il lettore PIN+ o altro similare eventualmente proposto. Il sistema propone l'acquisto del dispositivo a 79 euro, ma se si procede alla registrazione dell'account senza acquistare il dispositivo, SumUp invia solitamente una email contenente un voucher che consente l'acquisto a 59 euro.

L'organismo provvederà a rilasciare, con email riservata, al mediatore le coordinate bancarie e le altre informazioni utili da inserire in corrispondenza del sistema di riscossione.

Si precisa che il sistema di riscossione immediata al termine dell'ultima sessione è solamente uno dei modi con cui le parti possono procedere al pagamento delle somme dovute. L'utilizzo del sistema, pertanto, non è obbligatorio, anche se vivamente consigliato.

Infatti, essendo la corresponsione del compenso al mediatore legata alla effettiva riscossione, la riscossione immediata consente di avere certezza dell'effettivo pagamento, sia dei soggetti della procedura nei confronti dell'organismo, che, di conseguenza, dell'organismo nei confronti del mediatore.

Peraltro, acquistando il sistema PIN+, lo si potrà utilizzare, oltre che per le mediazioni Camecon, anche per altre tipologie di riscossione (ad esempio, la propria primaria attività) cambiando semplicemente l'account di accesso prima di far effettuare il pagamento al cliente.

La commissione di riscossione, pari attualmente all'1,95%, è a carico dell'organismo.

 

Riepilogo dei costi

Riepilogando, per diventare mediatore di Camecon non occorre versare mai alcuna somma direttamente all'organismo, ma occorre sostenere un piccolo investimento una tantum pari alle spese di registrazione del contratto di comodato (da sostenere unicamente se non si ha la disponibilità d'uso di sede operativa già registrata) ed all'acquisto del PIN+, o dispositivo similare.

 

Scioglimento della collaborazione

E' possibile, in qualsiasi momento e reciprocamente, sciogliersi da qualsiasi vincolo di collaborazione con semplice comunicazione e senza obbligo di motivazione.