CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

 

Il presente documento è destinato a disciplinare i futuri contratti stipulati dalla Camera di mediazione per la conciliazione (in sigla Camecon) con le parti dei procedimenti di mediazione.

 

Art. 1

Conclusione del contratto

[1] Il contratto si intende concluso con il deposito dell’istanza di mediazione o dell’atto di adesione ad una procedura già avviata.

 

Art. 2

Composizione dell’indennità

[1] L’indennità dovuta all’organismo è composta dalle spese di avvio del procedimento, dalle spese di mediazione e dall’eventuale rimborso delle spese.

[2] Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 per le controversie di valore indeterminato o determinato fino ad € 250.000,00 ed € 80,00 per le controversie di valore determinato superiore ad € 250.000,00. Non sono dovute le spese di avvio del procedimento in caso di richiesta contestuale delle parti. Si considera contestuale la richiesta quando la controparte deposita l’atto di adesione entro 24 ore dal deposito effettuato dalla parte istante.

[3] Le spese di mediazione sono dovute nell'importo indicato nella tabella allegata sub “A” alle presenti condizioni generali.

[4] Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

[5] Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

[6] Il valore della lite é indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

[7] Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, si applicherà la sesta fascia tariffaria di cui alla tabella allegata sub “A” (da € 50.000,01 ad € 250.000,00). In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

[8] Nessun acconto è dovuto dalle parti all’atto del deposito dell’istanza o dell’atto di adesione.

[9] In caso di conciliazione obbligatoria ai sensi di legge, se il soggetto richiedente è ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato, non dovrà pagare le spese di mediazione e le spese di avvio del procedimento, ma unicamente le eventuali spese di cui al successivo art. 3 e dovrà inviare all’organismo apposita certificazione attestante le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio. Tale documentazione dovrà essere allegata alla istanza di conciliazione o all’atto di adesione.

[10] Le spese di mediazione di cui alla tabella “A” sono aumentate:

  • di un quarto in caso di successo della mediazione,

  • di un quinto in caso di formulazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore.

[11] Le spese di mediazione di cui alla tabella “A” sono diminuite di un terzo, per i primi sei scaglioni, e della metà, per i restanti scaglioni, nelle materie su cui è obbligatoria la conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

[12] Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, non sono dovute le spese di mediazione, ma unicamente le spese di avvio del procedimento e gli eventuali rimborsi di cui al successivo art. 3.

[13] Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs 28/2010.

[14] Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

[15] Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un’unica parte, a condizione che aderiscano alla procedura con il medesimo atto, con identiche argomentazioni e siano assistiti dallo stesso legale.

[16] L’indennità dovrà essere versata all’organismo subito dopo la chiusura del procedimento di conciliazione. A tal fine l’organismo comunicherà a ciascuna delle parti l’importo dovuto. In caso di ritardato pagamento, le eventuali comunicazioni di sollecito inviate dall’organismo saranno addebitate secondo quanto previsto dal successivo art. 3. Sarà inoltre richiesto il pagamento degli interessi di mora nella misura legale.

[17] Decorsi tre mesi dalla prima comunicazione di chiusura del procedimento senza che sia stato effettuato il pagamento dovuto, il credito sarà affidato ad un soggetto esterno che tenterà il recupero stragiudiziale. In tal caso l’importo dovuto sarà maggiorato della somma necessaria a coprire le maggiori spese affrontate e l’eventuale compenso professionale dovuto al soggetto esterno per il caso di esito positivo del recupero; il compenso professionale sarà pari ad € 50,00 per somme da recuperare fino ad € 500,00 e ad € 100,00 per importi superiori.

[18] Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità pubblicate sul sito o che saranno comunicate alle parti.

 

Art. 3

Rimborso delle spese

[1] In caso di invio di fax o di raccomandata da parte dell’organismo, il relativo costo sarà addebitato alla parte istante. Se le comunicazioni sono relative a rinvii di sessioni disposti a seguito di richiesta di una parte, i relativi costi sono addebitati esclusivamente alla parte che ha richiesto il rinvio.

[2] Il costo di ogni fax inviato è pari ad € 0,25 per ogni pagina.

[3] Il costo di ogni raccomandata è pari al costo sostenuto dall’organismo per l’invio della raccomandata stessa (esente da IVA) oltre ad un euro per ciascuna raccomandata come rimborso degli oneri di elaborazione, stampa, imbustamento e gestione (oltre IVA). L’eventuale raccomandata inviata al termine della procedura sarà forfettariamente addebitata per un costo di € 5,00.

[4] Gli importi di cui ai precedente commi sono dovuti anche in caso di mancato recapito per cause non imputabili all’organismo.

[5] Qualora la mediazione, su richiesta delle parti, si svolga in una città ove non vi è una sede di Camecon, in aggiunta alle spese di trasferta del mediatore saranno a carico delle parti i costi per l’affitto di eventuali locali e attrezzature.

[6] Le tariffe per eventuali esperti saranno a carico delle parti che provvederanno direttamente al pagamento, senza tramite dell’organismo.

 

Art. 4

Imposta sul valore aggiunto

[1] Tutti gli importi precedentemente esposti e quelli riportati nella tabella allegata sono da intendersi al netto dell’IVA, ad eccezione dei rimborsi per le raccomandate, esenti ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972.

 


 

Allegato “A”

 

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

 

Da valore

A valore

Spesa di mediazione

(per ciascuna parte)

0,01

1.000,00

65,00

1.000,01

5.000,00

130,00

5.000,01

10.000,00

240,00

10.000,01

25.000,00

360,00

25.000,01

50.000,00

600,00

50.000,01

250.000,00

1.000,00

250.000,01

500.000,00

2.000,00

500.000,01

2.500.000,00

3.800,00

2.500.000,01

5.000.000,00

5.200,00

5.000.000,01

 

9.200,00

 

Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile la fascia di riferimento è la sesta (da € 50.000,01 ad € 250.000,00).

Gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA, se dovuta.