Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Conciliatore della "Camera di mediazione per la conciliazione" (in sigla Camecon) sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.
Art. 1
Obbligo di qualificazione
Il Conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
Art. 2
Obbligo di indipendenza e imparzialità
Il Conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Conciliatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il Conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
Art. 3
Obbligo di informazione
Il Conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
-
le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
-
il ruolo del Conciliatore e delle parti;
-
gli obblighi di riservatezza a carico del Conciliatore e delle parti.
Art. 4
Obbligo di diligenza
Il Conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
Art. 5
Obbligo di moderazione
Il Conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
Art. 6
Obbligo di riservatezza
Il Conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che non riguardi fatti contrari alla legge.